GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
A partire dall'anno 2006 l'UE ha adottato un primo regolamento per contenere gli effetti prodotti in atmosfera dalle emissioni di gas fluorurati nell'ambiente.
Con il regolamento UE n. 517 /2014 del 16/04/14 vengono indicate le linee guida da adottare per contenere l'emissione dei gas fluorurati ad effetto serra.
Con D.L.vo 303/2008 in Italia il regolamento UE è diventato esecutivo e dal 2014 si è iniziato a regolamentare e controllare le emissioni istituendo una banca dati nella quale censire, dapprima tutti gli impianti installati, successivamente anche le manutenzioni effettuate sugli stessi, è stato inoltre istituito anche un Registro Nazionale nel quale iscriversi come ditte Certificate, in possesso dei requisiti richiesti per poter operare con i gas fluorurati e come tecnici nonché operatori addetti, in possesso di patentino f-gas obbligatorio per persone o imprese che gestiscono gas fluorurati.
Da settembre 2019 è operativo il portale f-gas in cui vengono caricati tutti gli interventi eseguiti su impianti e/o macchinari contenenti gas fluorurati oltre a tutte le altre informazioni di cui sopra, cui possono accedere gli organi di controllo per la corretta esecuzione delle installazioni e manutenzioni.
Ad oggi solo le ditte iscritte nel Registro F-gas Nazionale dei gas fluorurati ad effetto serra e gli operatori in possesso del patentino sono autorizzati ad intervenire su impianti e apparecchiature contenenti gas fluorurati.
5 Settembre 2019: NUOVA NORMA UNI 11224
Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi
SINTESI DI ALCUNE DELLE PRINCIPALI NOVITÀ
Il tecnico qualificato diventa tecnico manutentore
Cambiano i requisiti della figura professionale che diventa "competente e qualificata". L’attestazione di partecipazione continuativa a corsi, attività formative e/o esercitazioni effettuate presso Associazioni, Enti o Aziende di settore contribuiscono a qualificare il personale.
Metodologia di controllo periodico
È stata modificata la procedura da seguire per il controllo funzionale, nello specifico è cambiata la percentuale dei rivelatori su cui effettuare le prove. Ad ogni verifica semestrale, per Sistemi fino a 6 anni di vita, la prova riguarda il 25% dei rivelatori rispetto al 50% della precedente edizione della norma, con una conseguente potenziale riduzione del canone di manutenzione; per Sistemi da 7 a 12 anni di vita, la prova riguarda il 50% dei rivelatori, con un potenziale mantenimento del canone manutenzione. Dal 13° anno, il Sistema deve essere sottoposto a verifica generale.
Per i Sistemi convenzionali, ad ogni verifica, la prova deve essere effettuata sempre sul 100% dei rivelatori.
Verifica generale del Sistema
La verifica deve necessariamente prevedere l’accertamento della disponibilità di parti di ricambio del Sistema. In caso contrario, il Sistema deve essere considerato non più assoggettabile a manutenzione se si presenti un successivo guasto.
Al completamento di ogni ciclo di 12 anni di manutenzione, i rivelatori automatici
di fumo, lineari, ad aspirazione e di fiamma
devono essere sottoposti ad una delle seguenti azioni:
• revisione del rivelatore eseguita dal fabbricante
• sostituzione con nuovi rivelatori
• esecuzione di prova reale con fumi campione come indicato dalla UNI 9795
e UNI/TR 11694, con verifica del discostamento del tempo di intervento rispetto ad un
rivelatore nuovo.